Al fine di ottemperare alle regole previste dalla legge italiana per le Associazioni Culturali, la sottoscrizione dell'abbonamento alla rivista 'domani' attraverso il conto delle Poste Italiane comporta l'automatica iscrizione come socio dell'Associazione Culturale Sri Aurobindo. Il mancato rinnovo, a sua volta, determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

Di seguito viene riportato lo Statuto dell'Associazione, dal quale si evince come nessun obbligo o impegno è richiesto al socio entrante, se non il pagamento dell'abbonamento alla rivista 'domani'. Almeno una volta l'anno verrà indetta un'assemblea dei soci di cui daremo informazione in anticipo attraverso questo sito. La presenza all'assemblea è facoltativa.

 

 

 

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SRI AUROBINDO

 

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non commerciale, operante nel settore culturale, che assume la denominazione di  Associazione Culturale Sri Aurobindo.

L’associazione ha la sede legale in: Russi, Via Casadio Menotti n° 6  -  e la sua durata è illimitata.

 

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART. 2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali al fine di divulgare il messaggio di fratellanza universale e unione tra i popoli del mistico e filosofo indiano Sri Aurobindo (1872-1950), con un accento particolare al ruolo storico e attuale dell’Italia e degli Italiani nel contesto della evoluzione dell’individuo e della società verso un ordine economico, sociale e culturale in cui non esisteranno più divisioni di razza, credo, provenienza, stato sociale o altro.

A questo fine l’Associazione favorirà la diffusione in Italia e verso chiunque interessato della rivista in lingua italiana “domani”, che viene preparata e stampata a Pondicherry (India) dallo “Sri Aurobindo Ashram”, un’associazione senza scopo di lucro con sede a Pondicherry (India), fondata allo scopo di dare realtà materiale al pensiero di Sri Aurobindo e della sua compagna spirituale Mirra Alfassa (1878-1973), conosciuta col nome di Mère. La rivista sarà spedita via posta normale o elettronica ai soci sottoscrittori.

Oltre alla rivista “domani”, l’Associazione favorirà la diffusione di opuscoli, libri o altri testi che siano in linea con i principi sopra delineati.

Qualunque entrata o contributo finanziari per la diffusione dei materiali citati sarà periodicamente devoluto allo Sri Aurobindo Ashram di Pondicherry-India.

Oltre alla collaborazione con lo Sri Aurobindo Ashram di Pondicherry, l’Associazione manterrà forti legami e condividerà i principi della città internazionale di “Auroville” – India – fondata nel 1968 allo scopo di dare concretezza al pensiero di Sri Aurobindo e Mère attraverso la creazione di una città internazionale che non appartenga a nessuna nazione in particolare e il cui principio guida è l’unione tra individui e popoli. Un luogo, come scritto nella sua carta costitutiva, di ricerche materiali e spirituali per dare un corpo vivo a una concreta Unità Umana. Riconosciuta dal Governo dell’India, Auroville conta oggi circa 2500 residenti tra cui circa 150 italiani. Al suo sviluppo contribuisce attivamente l’ UNESCO.

 

 

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci e’ illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta versando la quota, annuale o pluriennale, per ricevere la rivista ‘domani’ o altre pubblicazioni, oppure con domanda via email a: domani@auroville.org.in impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento di una quota associativa variabile, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

 

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a ricevere la rivista ‘domani’ o altre pubblicazioni;

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

-  a godere dell’elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

 

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale o pluriennale come stabilito all’art. 4.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

 

Recesso - Esclusione

ART. 7

La qualifica di socio si perde quando non viene versato il contributo, per recesso, esclusione o per causa di morte.

 

ART. 8

Il mancato versamento della quota annuale comporta l’automatica decadenza del socio, che sarà cancellato dal libro dei soci. Tali soci receduti non hanno diritto al rimborso del contributo asso­ciativo annuale versato.

 

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)    quote e contributi degli associati;

b)    eredità, donazioni e legati;

c)     contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)    contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)      proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)     erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite,  sottoscrizioni anche a premi;

i)      altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio­ne né all'atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Esercizio Sociale

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO V

Organi dell’Associazione

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

 

Assemblee

ART. 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione avviene attraverso pubblicazione sul sito internet: www.sriaurobindo.it

Le riunioni possono avvenire via conferenza skype.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

 

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a)    elezione del Consiglio direttivo;

b)    approvazione del rendiconto economico-finanziario;

c)     approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

d)    approvazione di  eventuali Regolamenti;

e)     deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

 

ART. 15

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso sul sito internet www.sriaurobindo.it almeno venti giorni prima della adunanza, conte­nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o via skype), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, o attraverso posta elettronica o attraverso comunicazione dal sito internet www.sriaurobindo.it con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con  diritto di voto.

In seconda convocazione,  l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

ART. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o posta elettronica o comunicazione sul sito internet dell’Associazione già citato, da effettuarsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico - finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti­tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni lassemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

 

Presidente

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe,  oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Clausola compromissoria

ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna.

 

Norma finale

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

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